CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI DIRITTI OBBLIGATORI PER I CONTROLLI ALLA PRODUZIONE ED ALLA CIRCOLAZIONE
Il Servizio fitosanitario centrale ha recentemente chiarito i criteri per la determinazione dei diritti obbligatori per i controlli alla produzione ed alla circolazione, stabiliti all'art. 56 del D.Lgs. 2 febbraio 2021 (n. 19) e specificati nell'Allegato III - Sezione III del medesimo decreto.
L'operatore professionale registrato al RUOP per la sola sede legale e non autorizzato a rilasciare passaporti delle piante è tenuto a versare unicamente un diritto obbligatorio pari a € 25,00 annui al Servizio fitosanitario regionale competente per sede legale, anche se possiede più centri aziendali nella stessa regione o in regioni diverse.
L'operatore professionale che ha sede legale e centri aziendali in cui è autorizzato a rilasciare passaporti PP/PZ nella medesima regione o in regioni differenti è tenuto a versare al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio regionale € 25,00 annui per la sede legale e € 50,00 (passaporto per zone non protette) o € 100,00 (anche per zone protette) per ogni centro aziendale in cui è autorizzato a rilasciare passaporti. Qualora uno dei centri aziendali coincida con la sede legale, il diritto obbligatorio pari a € 25,00 è già incluso nel diritto obbligatorio dovuto per l'autorizzazione a rilasciare passaporti delle piante (€ 50,00 o € 100,00).
Pertanto, le tre tipologie di diritto obbligatorio annuale previste (€ 25,00, € 50,00 e € 100,00) si applicano alla singola struttura alternativamente, in quanto il diritto obbligatorio più elevato include già i controlli relativi al diritto obbligatorio inferiore.
I diritti obbligatori concernenti i controlli ufficiali nei siti e in altri luoghi utilizzati dagli operatori professionali autorizzati ad applicare il marchio sul materiale da imballaggio di legno e a commercializzare tali imballaggi, sono versati al soggetto gestore del marchio IPPC/FAO di cui all'art. 41 del D.Lgs. 2 febbraio 2021 (n. 19).